Sirene

Le sezioni nazionali del Sistema Informazioni Schengen (SIS), oltre che una struttura tecnica direttamente incaricata della gestione della base informativa, comprendono un ufficio S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at National Entry). Si tratta di una sala operativa che funziona h 24, con il compito di mettere in collegamento le autorità giudiziarie e di polizia di un Paese con i loro colleghi degli altri stati Schengen al fine di acquisire le informazioni ulteriori non disponibili nella base informativa del N-SIS.

Inizialmente gli Uffici SIRENE non erano contemplati nella Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen, ma erano riconducibili all’art. 108 della stessa.

In seguito, la Decisione del Consiglio 2005/211/GAI del 25 febbraio 2005 ha aggiunto all'articolo 92 della convenzione di Schengen del 1990 il paragrafo 4 che recita:
"Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all'uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni sono utilizzate solo ai fini per i quali sono state trasmesse."

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