Spettacoli e manifestazioni vietate

Spettacoli e manifestazioni vietate (art. 544 quater c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

L’art. 727 c.p., così come riformulato dalla novella del 1993, puniva al suo IV comma, come autonoma condotta di maltrattamento, “chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali”. Inoltre tale articolo prevedeva, da una parte, quale presupposto per l’applicazione di una pena accessoria, il verificarsi della morte degli animali coinvolti e, dall’altra, come circostanza aggravante, il fatto che tali contegni fossero commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine. Come si vede, pertanto, le condotte di cui all’art. 544-quater c.p. erano già nella sostanza punite, a titolo di contravvenzione, dal previgente art. 727 c.p., che tuttavia le sanzionava con pena base identica alle altre ipotesi di maltrattamento in esso contemplate.
Inoltre, in merito a tale precedente previsione, era stato osservato come sia la condotta di “organizzazione”, sia quella di “partecipazione” si sarebbero potute incriminare, in realtà, già quali fattispecie concorsuali di maltrattamento.

In particolare la condotta di “partecipazione” aveva destato alcune perplessità. Quest’ultima, infatti, se non intesa quale forma “di collaborazione prestata per la realizzazione dello spettacolo” – e quindi quale contegno già di per sé punibile a titolo concorsuale ex art. 110 c.p. – si sarebbe dovuta considerare come “partecipazione passiva”, ovvero quale condotta coincidente con “l’assistere come spettatore allo spettacolo senza apportarvi alcun contributo”.
Questa interpretazione, che consentiva di dare autonomo rilievo alla condotta di “partecipazione”, era tuttavia parsa in contrasto con il principio di offensività, poiché finiva con l’incriminare il semplice atteggiamento interiore di chi partecipasse con compiacimento o indifferenza a spettacoli di tal fatta. Il problema non viene oggi a riproporsi, poiché il verbo “partecipare” é stato sostituito, dal legislatore del 2004, con quello “promuovere”, sicché non residua dubbio alcuno circa l’irrilevanza penale della “partecipazione passiva” a simili spettacoli.

La novella del 2004, al fine di contrastare più efficacemente determinate attività connesse alla criminalità organizzata, ha poi elevato i contegni di cui si tratta ad autonoma ipotesi delittuosa punita più gravemente di quella di mero maltrattamento (la pena è qui quella cumulativa della “reclusione da quattro mesi a due anni e della multa da 3.000 a 15.000”, in luogo di quella alternativa della “reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro” prevista all’art. 544-bis c.p.).

Rispetto al passato, poi, è stato previsto il verificarsi della morte dell’animale non più come presupposto per l’applicazione di una pena accessoria, bensì quale evento in grado di aggravare la fattispecie base. Il legislatore ha infine contemplato un’ulteriore circostanza aggravante, consistente nell’aver commesso i fatti di cui si tratta “al fine di trarne profitto per sé o per altri”.

L’art. 544-quater c.p. è senza dubbio volto a tutelare, in primo luogo, il sentimento umano nei confronti degli animali, così come esso è stato più volte descritto.
Tuttavia, occorre osservare che la condotta di “organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali” sarebbe, di per sé, già stata incriminabile quale ipotesi concorsuale di “maltrattamento di animali” in forza al combinato disposto degli artt. 544-ter, 110 e 112, I comma, n. 2 c.p. Il legislatore, ciò nondimeno, ha optato per l’autonoma tipizzazione della fattispecie di cui si tratta, prevedendo per essa una pena più grave di quella che sarebbe stata comminabile in forza dei suddetti articoli.

Tale scelta è da ricondurre allo specifico scopo di contrastare più efficacemente l’attività di quei soggetti, nella maggior parte dei casi legati al mondo mafioso o,
più in generale, della criminalità organizzata, che svolgono attività d’organizzazione e promozione di spettacoli coinvolgenti animali al fine di aumentare le fonti d’introito per le medesime associazioni illecite. Funzionali alla repressione di simili attività perpetrate dal crimine organizzato sono, inoltre, le due aggravanti contemplate al II comma dell’art. 544-ter c.p. Esse, infatti, prevedono un aumento di pena qualora i fatti di cui al I comma siano posti in essere “in relazione all’esercizio di scommesse clandestine” o al fine di trarre da essi “profitto per sé o per altri”.

Alla luce di quanto appena osservato, si può ritenere che il delitto di cui qui si tratta, poiché volto anche a contrastare l’arricchimento e
il potenziamento che alla criminalità organizzata deriva da simili attività, sia volto a tutelare, oltre al detto sentimento, altresì l’ordine pubblico. In merito all’oggetto materiale del reato si rimanda a quanto già osservato più sopra.

Quanto al soggetto attivo e al soggetto passivo del reato varrà qui quanto già osservato in relazione ai soggetti medesimi circa il delitto previsto all’art. 544-bis c.p.
L’art. 544-quater c.p. punisce “salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali”.

Tale clausola di riserva è stata introdotta dal legislatore, con ogni probabilità, al fine dirimere preliminarmente i possibili dubbi circa l’interazione della disposizione di cui qui si tratta con quelle contemplate agli artt. 4, l. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), e 544quinquies c.p. (che reprime come forma peculiare di “spettacolo” i combattimenti tra animali). Per quanto concerne il significato da attribuire ai verbi “organizzare” e “promuovere” si potrà fare riferimento all’interpretazione già emersa in merito ai medesimi concetti in relazione all’art. 112, I comma, n. 2, c.p. Si considereranno, perciò, “organizzatori o promotori” coloro che assumano un ruolo di preminenza nella preparazione o esecuzione del reato. In particolare potrà intendersi per “organizzatore”, colui che presti la propria attività per realizzare lo spettacolo o la manifestazione, scegliendo e coordinando, a tal fine, mezzi e persone.
Potrà considerarsi “promotore”, invece, colui che abbia ideato lo spettacolo e ne abbia preso l’iniziativa, o ancora colui che lo abbia pubblicizzato, o abbia persuaso altre persone a prendervi parte. Saranno quindi rilevanti, alla luce dell’art. 544-quater c.p., anche quelle attività organizzative preliminari che si sostanzino, in ogni caso, in un contributo attivo alla realizzazione di simili eventi, come, ad esempio, l’attività di fornire animali, di custodirli in attesa dello spettacolo, di vigilare sul loro comportamento durante la manifestazione, etc.

Entro il concetto di “spettacolo”, poi, vengono a cadere tutte le forme di rappresentazione destinate ad un pubblico passivo (si pensi a quelle cinematografiche, televisive, teatrali), mentre la nozione di “manifestazione” potrà ritenersi comprensiva di quegli avvenimenti finalizzati anche alla partecipazione attiva del pubblico (si pensi alle gare e alle competizioni, come la corsa dei carri trainati da buoi stimolati con pungoli ed aste vietate, oppure a giochi popolari come quello della “cattura delle anatre”, o quello del “maiale unto”).

E’ irrilevante la finalità per la quale tali spettacoli o manifestazioni vengano realizzati, così come non è richiesto che essi vengano necessariamente perpetrati in luogo pubblico o aperto al pubblico, sicché gli stessi potranno assumere penale rilievo anche se, in ipotesi, realizzati in modo privato. Ciò che conta, invece, è che tali episodi comportino effettivamente sevizie o strazio per gli animali coinvolti. Così come sotto la vigenza dell’art. 727 c.p. ante riforma, infine, dovrà intendersi per “sevizia” quella forma di crudeltà qualificata dalla “ferocia del tormento” e per “strazio” quel tipo di crudeltà caratterizzato, invece, dalla “atrocità del dolore inflitto”.
Il delitto previsto all’art. 544-quater c.p. è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà d’organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La fattispecie di cui si tratta potrà essere integrata anche a titolo di dolo eventuale. Per la configurazione di tale delitto aggravato dalla circostanza prevista al II comma dello stesso art. 544-quater c.p., che consiste nell’aver commesso i fatti di cui al I comma “al fine di trarne profitto per sé o per altri”, sarà invece richiesto l’ulteriore dolo specifico di profitto.

Il reato contemplato all’art. 544-quater c.p. è istantaneo e si consuma nel tempo e nel luogo in cui vengono poste in essere le attività di organizzazione o promozione degli spettacoli o delle manifestazioni vietate. Sarà sufficiente, per l’integrazione del medesimo, l’organizzazione o la promozione anche di un solo spettacolo o di una sola manifestazione. Nessun dubbio sussiste poi sulla configurabilità del delitto di cui si tratta anche in forma tentata.

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