Stampa e stampati

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Costituzione e libertà di stampa

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

Nota: Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un forum di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientra nella nozione di stampato o di prodotto editoriale cui è estesa la disciplina della legge sulla stampa. (Cass. pen. sez. III 11 dicembre 2008 - 10 marzo 2009, n. 10535)

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.( Articolo 21 Cost.)

Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. è regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:

  • a) utilità sociale dell'informazione;
  • b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
  • c) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. (Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5259 del 18-10-1984 Conformi  Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 8284 del 16-09-1996;  Sez. I, sent. n. 4871 del 05/05/1995; Sez. I, sent. n. 982 del 07/02/1996;  Sez. 3, sent. n. 747 del 24/01/2000))

diritto di cronaca

Disposizioni sulla stampa. Legge 8 febbraio 1948, n. 47

Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Perché si abbia una "stampa" o uno stampato, ai fini dell'applicazione della legge n. 47 del 1948, è necessario che si sia predisposto un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, attuati con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ne deriva che tale non è un cartellone manoscritto, cioè un tazebao con la sottoscrizione di una sezione di partito politico. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 7513 del 19-09-1983).

 Reati commessi a mezzo stampa Rientra nella categoria dei reati commessi con il mezzo della stampa l'affissione ed esposizione in luogo pubblico di manifesti contrari al pudore o alla pubblica decenza, in quanto la stampa in essi costituisce lo strumento attraverso il quale si concreta l'azione antigiuridica. (Applicazione del principio in tema di competenza per materia). (Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 23 del 03-01-1986).

Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile (3).

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.
Tra le indicazioni obbligatorie e' inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra talefattispecie ( comma 119 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262)

Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni d concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente .
La normativa formata dagli articoli 3 e 5 della  legge 47/1948 sulla stampa  è stata estesa, - con  le leggi 103/1975, 223/1990 e 62/2001-  alle testate giornalistiche televisive, radiofoniche e  di internet. Gli editori, invece, sono iscritti al Roc (Registro operatori della comunicazione).

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma dell'art. 57 c.p. e dell'art. 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo. (v. Corte Cost., sent. 24 novembre 1982, n. 198).  (Cassazione civile, Sez. V, sent. n. 46786 del 02-12-2004).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, realizzatasi nel momento in cui il direttore responsabile del giornale che abbia riportato una notizia rivelatasi diffamatoria fruisca del periodo delle ferie che pur costituisce un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost. e dalle norme contrattuali dei giornalisti, non si è in presenza di un fatto di forza maggiore che esoneri il direttore della responsabilità ex art. 57 Cp. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 5090 del 24-04-1987).

Il direttore di un giornale che si assenta per ferie e che sa di non poter esercitare, nel corrispondente periodo, le proprie funzioni, è tenuto tuttavia a richiedere la propria sostituzione e ad impedire che, in mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza di una sua presenza, ma senza che, in effetti, venga esercitato alcun controllo. Ove il proprietario rifiuti, il direttore non può consentire che il suo nome continui ad apparire ancora come responsabile allorché in realtà si trovi, a causa delle ferie, nella concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni e in concreto non le eserciti. Pertanto, il godimento delle ferie senza predisporre o sollecitare alcuno dei meccanismi previsti perché sia assicurato il costante controllo della pubblicazione e consentendo che lo stesso continui ad apparire garantito dalla sua presenza costituisce di per sé una condotta colposa da cui deriva la responsabilità prevista dall'art. 57 del cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica). (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 7229 del 05-07-1991).

Sequestro preventivo

È legittimamente disposto il sequestro preventivo di tutte le copie di un periodico pubblicato senza l'indicazione del direttore responsabile ed in mancanza della registrazione - prescritti dagli artt. 3 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - che configurano il reato di stampa clandestina, sanzionato dall'art. 16 della legge n. 47/48, in quanto in questo caso la stampa costituisce in sé oggetto dell'illecito, e non il mezzo per la commissione di altri reati, per i quali vige l'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, che consente il sequestro di non oltre tre esemplari della pubblicazione.  (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 35108 del 18-10-2002).

Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.
I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario .

Registrazione.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro è pubblico .
Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta , deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.
L'obbligo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

La registrazione del giornale e del periodico nonché di ogni mutamento relativo agli elementi essenziali richiesti per la stessa - in ottemperanza all'obbligo (penalmente sanzionato) di cui agli artt. 5, 6 e 19 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 - costituisce una forma di pubblicità necessaria, senza peraltro che il solo fatto della registrazione della testata o dell'omessa comunicazione del trasferimento della medesima - la quale come segno distintivo della pubblicazione periodica, costituisce solo un elemento della azienda giornalistica - sia sufficiente - anche con riguardo ai rapporti di lavoro del personale dipendente - per far ritenere la nascita di un'impresa editoriale o il permanere di un'impresa in luogo di quella a questa subentrata ed effettivamente esercente la pubblicazione.  (Cassazione civile, Sez. Lav., sent. n. 4600 del 19-05-1987).

Risposte e rettifiche.

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con sanzione amministrativa .

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata

Il diritto di rettifica di notizie od immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416, può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante, e, quindi, pure con procura ad un legale. Peraltro, considerato che l'esercizio del diritto stesso è soggetto a determinata modalità, e, in particolare, alla redazione per iscritto della rettifica, detta procura deve essere specificamente conferita per il compimento dello atto deve essere sottoscritta dal delegante, con la conseguenza che, in mancanza di forma scritta, non insorge il dovere del direttore (od altro responsabile) del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica (né, a maggior ragione, è configurabile una sua responsabilità per ritardata pubblicazione della rettifica medesima).  (Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 2852 del 05-04-1990).

 Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, (il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione spontanea o di pubblicazione inidonea della rettifica, l'autore della richiesta di rettifica possa chiedere, "ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione") è inquadrabile nella tutela sommaria cautelare, giacché la sua particolarità, rispetto alla tutela cosiddetta atipica ex art. 700 c.p.c., sta in ciò, che il "periculum in mora", avuto riguardo al diritto oggetto della cautela, è ritenuto comunque sussistente, nel senso, cioè, che non è necessaria una valutazione giudiziale sul punto, mentre, per il resto, esso è da annoverare tra i provvedimenti cautelari previsti da leggi speciali, con conseguente applicazione, nei termini di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c., delle disposizioni dei procedimenti cautelari in generale, di cui agli artt. 669-bis c.p.c. e segg. Pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza pronunziata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che confermi, revochi o modifichi le determinazioni del provvedimento oggetto di reclamo, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio, munito di efficacia temporanea, in quanto condizionato all'instaurazione della causa di merito. (Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 4866 del 29-03-2003; Conforme:  Sez. I, sent. n. 23402 del 16-12-2004).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di un'intervista - rettifica alla persona offesa, che costituisce espressione dell'obbligo, penalmente sanzionato, di ristabilire prontamente la verità (ex art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), non riveste efficacia scriminante con riguardo alla diffusione della precedente notizia diffamatoria. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 32364 del 30-09-2002 conforme Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 16323 del 07-03-2006).

Pubblicazione obbligatoria di sentenze.

Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

La pubblicazione della sentenza di condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, ai sensi dell'art. 9 della legge sulla stampa, costituisce pena accessoria, in quanto tale condonabile, e non sanzione civile. Infatti, detta pubblicazione consegue di diritto, obbligatoriamente, alla condanna ed appare ispirata alla finalità di integrare e rafforzare la tutela penale, come è anche rivelato dal collegamento della pubblicazione non già alla verificazione del danno cagionato dal reato, ma al reato medesimo. (Cassazione  civile, Sez. V, sent. n. 7587 del 28-09-1983).

Giornali murali.

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.
Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374 , che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inosservanza di questa norma è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.
I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale (11).

L'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità non compete ai giornali murali che vengano affissi in luoghi diversi da quelli prestabiliti. (Cassazione  civile, Sez. I, sent. n. 3528 del 29-05-1980).

Responsabilità civile.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore

In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, può ricondursi al legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche l'attribuzione ad un soggetto di un reato, quando non si traduca in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti. (Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 196 del 10-01-2003).

Il proprietario e l'editore, essendo responsabili civilmente per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa in solido con il direttore e l'autore dell'articolo, sono obbligati per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate (art. 2059 cod. civ.). (Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 9892 del 19-09-1995).

La responsabilità solidale dell'editore con l'autore del reato in ordine al risarcimento del danno, prevista all'art. 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, concerne soltanto i reati "commessi a mezzo della stampa", quelli cioè nei quali la pubblicità inerente alla diffusione della stampa è mezzo di esecuzione del reato, e non pure i "reati di stampa", fra i quali va ricondotta l'omessa pubblicazione di rettifica su un giornale, prevista dall'art. 8 della citata legge. (Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 4799 del 24-07-1981).

Riparazione pecuniaria.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è una sanzione civilistica. e non una pena accessoria  (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 12890 del 25-09-1989).

Pene per la diffamazione.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione e quella della multa .

Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di "insabbiamento" di un'indagine giudiziaria senza fare però specifico riferimento a singoli magistrati).  (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 10307 del 15-11-1993).

Integra il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa la condotta del cronista che, nel dare notizia di un'operazione di Polizia giudiziaria, riporti solo una delle ipotesi investigative illustrate dagli inquirenti nel corso di conferenza stampa appositamente indetta. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 43450 del 03-12-2001).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto all'esercizio di cronaca e di critica all'opera altrui deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali diretti a colpire su un piano individuale la figura morale del soggetto criticato, dato che in tale ipotesi, l'esercizio del diritto non rimane nell'ambito di una seria esposizione oggettiva dei fatti e di una critica misurata, ma trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 10881 del 16-12-1983).

 
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, la causa di giustificazione di cui all'art. 51 del cod. pen. si configura solo se i fatti divulgati siano veri o seriamente accertati, e se, inoltre, l'interesse pubblico all'informazione sia appagato in termini di adeguatezza. Nondimeno, come non inducono il superamento del limite della verità piccole inesattezze, che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale, così anche l'altro requisito va inteso in senso relativo, potendo nei singoli casi risultare adeguati anche coloriture e toni aspri o polemici. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 1419 del 11-02-1985).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere considerato "fatto determinato" soltanto quello concretamente individuabile attraverso l'indicazione di particolari circostanze, necessarie per specificare l'azione disonorevole che si attribuisce ad un soggetto. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 5258 del 28-05-1985).

In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione. (Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 2113 del 06-03-1997).

Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (16).

L'elemento materiale del reato di pubblicazioni destinate a fanciulli e adolescenti idonee a costituire per essi incitamento al delitto, previsto dall'art. 14 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, consiste nel far circolare tra i soggetti tutelati dalla norma stampati oggettivamente a ciò idonei. Tale idoneità deve pertanto essere valutata, indipendentemente da qualsiasi evento di specifico incitamento al delitto, non con riferimento alle persone che in concreto abbiano ricevuto la pubblicazione, ma, in via oggettiva e astratta, tenendo conto della sensibilità e impressionabilità dei ragazzi di quell'età e della loro maturità psichica e morale. (Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 12800 del 03-12-1980).

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.

Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti
Nel reato previsto e punito dall'art. 15 della legge n. 47 del 1948 non ha efficacia esclusiva del dolo né la finalità, o motivazione, della pubblicazione né il dissenso, pur dichiarato contestualmente alla pubblicazione stessa. (Nella specie, trattavasi di foto dell'onorevole Moro, nudo allo obitorio, accompagnate da un articolo di commento contro la strage, nel quale venivano evidenziate le finalità di carattere storico della pubblicazione). (Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 8868 del 09-10-1982).

 La pubblicazione di fotografie del cadavere della vittima di un omicidio può costituire reato se le immagini sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana”.(Cassazione - sezione terza penale)- n. 23356 8 giugno 2001)

Stampa clandestina

.Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione o con la multa .

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

In tema di stampa non periodica, l'obbligo di indicare nello stampato il nome dello stampatore, imposto dall'art. 16 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, non necessariamente comporta quello dell'indicazione del nome di una persona fisica, almeno nel caso in cui stampatore sia una persona giuridica o anche un'associazione di fatto, essendo sufficiente un'indicazione idonea alla sicura identificazione dell'ente che renda possibile la individuazione della persona fisica di questo responsabile, e responsabile, quindi, del contenuto della pubblicazione, attraverso le norme che regolano l'istituto della rappresentanza dell'ente stesso. Nel caso, però, in cui l'ente non esista come persona giuridica, difettando una sua regolare costituzione ed essendo privo di un rappresentante che, verso l'esterno, lo impersonifichi e al quale, all'interno di esso, facciano carico i precetti legislativi e le responsabilità conseguenti alle loro violazioni, occorre allora necessariamente la indicazione sullo stampato del nominativo di chi di esso abbia assunto l'iniziativa o in ogni caso di esso si assuma la responsabilità, non potendo accedersi alla tesi che la responsabilità di stampati che si assumono provenienti da associazioni di fatto debba far carico su tutte le persone che dell'associazione facciano parte, contrastando tale assunto, in modo assolutamente inconciliabile, con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, ed essendo altresì irrilevante anche il fatto che la persona cui debba farsi risalire lo stampato sia identificabile dall'autorità di Polizia attraverso indagini sia pure non complesse, giacché l'individuazione di detta persona deve invece risultare con immediatezza della stessa pubblicazione.  (Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 16022 del 17-11-1989).  

 Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, rientrano nella nozione di stampati non periodici i foglietti contenenti la riproduzione, con mezzi meccanici, di una pluralità di esemplari, dello stesso tenore, con destinazione ad un numero indeterminato di persone; soltanto per tali stampati non periodici è richiesto che sugli stessi risulti il nome dell'editore o dello stampatore. Non è pertanto stampato, nel senso indicato, un manifesto affisso che sia scritto a mano, e non con mezzo meccanico, ed in unico esemplare.  (Cassazione penale, Sez. III, sent. n. 892 del 01-02-1983).

 In tema di stampa non periodica, è configurabile il reato previsto dall'art. 16, comma secondo, della legge 8 febbraio 1948 n. 47, quando il nome dello stampatore e dell'editore sia stato omesso o indicato in modo non conforme al vero. All'uopo è irrilevante che le predette persone siano identificabili dall'autorità di Polizia attraverso indagini, sia pure non complesse, poiché detta individuazione deve risultare con immediatezza dalla stessa pubblicazione. (Cass. Pen.Sez. III, sent. n. 12634 del 12-11-1986).

 L'affissione di manifesti privi di tutte le indicazioni prescritte dalla legge, e quindi anche del nome e del domicilio dello stampatore, integra la contravvenzione di cui all'art. 663-bis cod. pen. e non quella di cui agli artt. 16 e 17 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. (Cassazione penale, Sez. VI, sent. n. 856 del 28-01-1978).

 La divulgazione di stampati privi del nome del solo stampatore non integra né il delitto previsto dall'art. 16 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, né la contravvenzione prevista dall'art. 663-bis cod. pen. (Cassazione penale, Sez. I, sent. n. 10779 del 24-11-1993).

Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati.

Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione .

Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.

Per i reati suddetti si procede per direttissima

Internet e stampa

Esclusi dall'obbligo di registrazione i giornali diffusi per via telematica

Il giornale diffuso per via telematica non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prpodotto stampa, come definito dall'art. 1 della legge 47/1948 e non è perciò soggetto alla registrazione obbligatoria. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale on-line, del resto, costituirebbe interpretazione analogica in malam partem non consentita dall'articolo 25, secondo comma della Costituzione e dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (Cassazione penale, sez. III, sent. 10 maggio - 13 giugno 2012, n. 23230 in Guida al diritto n. 44/2012)

Le riviste on-line non sono responsabili dei commenti diffamatori dei lettori

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44126 del 29 novembre 2011 ha assolto l’ex direttore dell’edizione elettronica di un settimanale con la seguente motivazione: “Impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori“.
La Corte di cassazione nega infatti la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line quanto previsto per le pubblicazioni su carta, ribadendo quanto avevano già stabilito con la decisione n.35511 del 16 luglio 2010, e cioè che la stampa via Internet non può ricadere nel raggio d’azione della legge 47/1948 (disposizioni sulla stampa), in caso del reato di diffamazione previsto dall’articolo 57 del codice penale.
Mancano infatti le due condizioni essenziali per parlare di stampa in senso giuridico:

  • la riproduzione tipografica e
  • la finalità della pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.

 Le riviste on-line difettano di entrambi i requisiti perchè “non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale“, e perchè vengono diffuse “non mediante la distribuzione“.

Date le caratteristiche del “mezzo” Internet, sarebbe stato impossibile per il direttore della testata on-line esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato senza un via libera preventivo.

Nè lo si può condannare, come avevano fatti i giudici di merito, per la mancata rimozione del “post” offensivo, cadendo in un’analogia in malam partem vietata in materia penale. Ragionando diversamente, i giudici osservano come risulterebbe stravolta la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento alla pubblicazione e non l’omissione di un controllo successivo.
“Risulta evidente che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita“.

La “stampa” telematica nell’ordinamento italiano del Prof. Pasquale Costanzo - Link al sito Costituzionalismo.it

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