Stranieri - Immigrazione

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Argomento tratto dal volume G. Calesini - Leggi di pubblica sicurezza ed illeciti amministrativi, Ed. Laurus Robuffo, 22 ediz.

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI

Lo straniero che non ha i requisiti per entrare o per permanere in Italia, può essere oggetto di diversi tipi di provvedimenti negativi:
1) ‑Respingimento alla frontiera: lo straniero non ha ancora fatto ingresso nel territorio italiano, chiede di entrare, e riceve il diniego. Può essere adottato (nei casi previsti dall’art. 1 della L. 39/1990) anche nei confronti di chi chieda il riconoscimento dello status di rifugiato.
2) ‑Diniego o revoca del permesso di soggiorno: lo straniero che ha già fatto ingresso nel territorio italiano, non é autorizzato a permanervi ulterior­mente.
3) ‑Espulsione: lo straniero già presente in Italia é accompagnato alla frontiera o riceve l’ordine di lasciare il territorio dello Stato:
• perché era entrato illegalmente;
• ‑perché, pur essendo entrato legalmente, ha commesso qualche fatto con­trario alla legge;
• ‑perché motivi di ordine generale (ordine pubblico) impongono il suo allontanamento.
In sintesi: il respingimento è un impedimento ad entrare nel territorio dello Stato; il diniego del permesso di soggiorno è la mancata concessione di una auto­rizzazione; l’espulsione è l’allontanamento dal territorio dello Stato.
La distinzione è importante quando si deve ragionare di sanzioni: è evidente che chi permane in Italia senza la prevista autorizzazione commette una violazione diversa (e meno grave) rispetto a colui che ritorna dopo essere stato allontanato, e ancor diversa rispetto a chi entra nonostante l’impedimento.

‑Controllo delle frontiere: il respingimento (art. 10 del T.U. 286/98)

Esistono due forme di respingimento: quello effettuato direttamente dalla poli­zia di frontiera e quello disposto dal questore.

Respingimento di polizia alla frontiera

La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato.
Inoltre non è ammesso in Italia lo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza del nostro Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne.
Perciò sono respinti alla frontiera:
a) ‑gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso;
b) gli stranieri che debbono essere espulsi;
c) ‑gli stranieri segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini del respingimento.

Respingimento del questore con accompagnamento alla frontiera

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto dal questore in due casi:
• ‑quando lo straniero, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, è fermato all’ingresso o subito dopo;
• ‑quando lo straniero, pur non avendo i requisiti richiesti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Espulsioni

L’espulsione è un provvedimento amministrativo con cui l’autorità dispone che uno straniero lasci il territorio dello Stato.
Esistono quattro tipi di espulsione:
• espulsione amministrativa;
• espulsione quale misura di sicurezza;
• espulsione sostitutiva della detenzione;
• ‑espulsione alternativa alla detenzione (introdotta dall’articolo 15 della legge 189/2002).
A seconda della modalità di esecuzione del provvedimento, si distingue:
a) ‑espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, che costituisce la regola generale;
b) ‑espulsione con intimazione a lasciare il territorio dello Stato, applicabile solo in caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso, tuttavia, vi è comunque la possibilità di trattenere lo straniero presso un CIE (centro di identificazione e di espulsione).

Espulsione amministrativa (art. 13 del T.U. 286/98)

L’espulsione amministrativa è sempre disposta dal prefetto, tranne i casi di competenza del Ministro dell’interno, il quale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo, può disporre l’espulsione dello straniero.
I motivi che stanno alla base del provvedimento sono di tale gravità che non tollerano ritardi o eccezioni: l’espulsione disposta dal ministro può colpire anche lo straniero non residente nel territorio dello Stato, ad esempio perché soltanto di passaggio: essa è sempre eseguita mediante accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica (1).

Il prefetto dispone l’espulsione quando lo straniero:

  • 1. ‑È entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;
  • 2. Si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione del datore di lavoro in altro Stato U.E. (art. 27/1-bis) senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore) oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
  • 3. Appartiene a taluna delle seguenti categorie;
      • coloro che…… sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi;
      • coloro che…. vivono abitualmente… con i proventi di attività delittuosa;
      • coloro che… sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
      • gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

La legge stabilisce che il decreto di espulsione del prefetto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (art. 13, co. 3, del T.U. 289/1998): ritengo tuttavia che il giudice del gravame abbia la possibilità di disporre con specifico provvedimento motivato la sospensione del decreto di espulsione.
Lo straniero espulso è inviato allo stato di appartenenza, o, se ciò non è possibile, allo stato di provenienza. Naturalmente non può essere disposta l’espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. (art. 19 T.U. 286/1998).
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno: in caso di trasgressione è punito con la reclusione ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
Anche nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione.
In ambedue i casi, l’arresto è obbligatorio anche fuori flagranza, e si procede col rito direttissimo.
Normalmente il divieto di rientro dura dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
Come vedremo, chi ha ottenuto il permesso di soggiorno CE per soggiornananti di lungo periodo vanta maggiori diritti a permanere in Italia. Infatti, nei suoi confronti l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, oppure quando all’interessato sia stata applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione contro la delinquenza di tipo mafioso (articolo 9 comma 10 del T.U. 286/98).

Il nulla osta dell’autorità giudiziaria

Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale (e non si trova in carcere) per eseguire l’espulsione occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali.
Se il nulla osta è negato, l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

Attenzione! Il provvedimento di espulsione viene emesso ed è valido: solo l’esecuzione è sospesa.

Se l’autorità giudiziaria non provvede entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta il nulla osta si intende concesso. Nel frattempo, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE).
Anche nel caso di arresto in flagranza e di fermo il giudice rilascia il nulla osta, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che sussistano le ragioni per le quali il nulla osta può (o deve) essere negato.
Le disposizioni relative all’espulsione ed al nulla osta si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, quando per qualsiasi ragione venga revocata o dichiarata estinta la misura della custodia cautelare in carcere.
In tutti i casi di espulsione connessa a procedimento penale (e relativo nullaosta) il giudice, acquisita la prova della avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, purché naturalmente non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio (articolo 13 comma 3 quater del T.U.286/98).

Esecuzione dell'espulsione

Rimpatrio volontario (art.13 comma 5 del TU 286/1998)

Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, può chiedere al prefetto, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito.
Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, in relazione a circostanze specifiche, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito..1

Se il termine per la partenza volontaria viene concesso, il questore dispone una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica .

Successivamente, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, la questura, avvisa l'autorita' giudiziaria competente , che pronuncia sentenza di non luogo a procedere per il reato di permanenza illegale nel territorio dello Stato .

Accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art.13 comma 4 del TU 286/1998)

L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (non della sola polizia di stato) nei seguenti casi:
a) se l'espulsione è stata adottata per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o per motivi di prevenzione del terrorismo o se l'interessato rientra tra le persone pericolose per la sicurezza pubblica
b) quando sussiste il rischio di fuga 2;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure disposte dal questore ai richiedenti il rimpatrio volontario o alternative al trattenimento in un CIE;
f) nel caso di espulsione a titolo di misura di sicurezza o sostitutiva o alternativa alla detenzione e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) in caso di mancata richiesta di un termine per la partenza volontaria

Il questore comunica immediatamente e, comunque, entro le 48 ore dalla sua adozione, al giudice di pace il provvedimento con cui è disposto l’accompagnamento alle frontiere: tale provvedimento resta sospeso fino alla decisione di convalida3.
Possono verificarsi due diverse situazioni.
1. Il giudice di pace, immediatamente informato, altrettanto immediatamente tiene l’udienza di convalida e decide in merito
2. Il giudice di pace non è immediatamente informato o comunque, rinvia la propria decisione entro le 48 ore successive. In tal caso, in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso deve essere trattenuto in uno dei centri di identificazione e di espulsione (CIE).

L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione del difensore e della persona interessata.
Se la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se invece la convalida non è concessa o non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Trattenimento in un CIE (centro di identificazione e di espulsione) (art. 14 comma 1 del TU 286/1998)

Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino (CIE).

Cosa sono i CIE?
I Centri di identificazione e di espulsione (CIE) sono strutture individuate dal Ministero dell’Interno, nelle quali deve essere assicurata la necessaria assistenza, il pieno rispetto della dignità delle persone e la libertà di corrispondenza telefonica con l’esterno.

Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro; nel caso la misura sia violata, provvede a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento

La convalida del provvedimento da parte dell'A.G.

Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace per la convalida , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza.

Il giudice provvede alla convalida entro le quarantotto ore successive.

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' o l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni.
Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni.
Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni.
Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi (art. 14 comma 5)
Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.))

Misure alternativie al trattenimento al CIE (art. 14, comma 1 - bis del T.U. 286/1998)

Se lo straniero e' in possesso di passaporto o altro valido documento equipollente e l'espulsione non e' stata disposta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello stato o prevenzione del terrorismo, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' adottare una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa .
In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria .
Se non è possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, , il questore provvede mediante ordine di lasciare il terriotrio nazionale ai sensi del comma 5 - bis

Ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni (art. 14 comma 5 bis TU 286/1998)

. Quando non é possibile disporre o prolungare il trattenimento in un Centro di identificazione ed espulsione, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, delle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione.
La violazione dell'ordine e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa e si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione
In questo caso, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato , non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria .
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria ed il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Decreto di espulsione. Ricorso al giudice

Contro il decreto di espulsione del prefetto può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede il prefetto stesso, entro 60 giorni dalla data del provvedimento. Il giudice, entro 20 giorni, accoglie o rigetta il ricorso
Come abbiamo visto, l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera è ora la regola generale ed il ricorso, quindi, può essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. In tal caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari delle rappresentanze i quali provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria (1).
Contro il decreto di espulsione del Ministro dell’interno (vedi par. 5.2.1) la procedura è diversa: anziché al tribunale in composizione monocratica, il ricorso deve essere presentato al TAR del Lazio, sede di Roma.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Le misure di sicurezza sono provvedimenti adottati dal giudice e possono essere applicate soltanto alle persone pericolose.
Oltre a quanto stabilito per il cittadino italiano, l’ordinamento prevede che nei confronti dello straniero condannato per taluni delitti (mai contravvenzioni), possa essere disposta una particolare misura di sicurezza: l’espulsione dal territorio italiano (1).
Secondo l’art. 235 C.P, la misura di sicurezza è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
L’art. 312 C.P. stabilisce inoltre che lo straniero condannato ad una pena restrit­tiva della libertà personale per taluno dei delitti contro la personalità dello Stato, é espulso.
L’espulsione dello straniero è anche conseguenza della condanna per determinati delitti in materia di stupefacenti.
L’art. 15 del D.Lgs. 286/98 ha inoltre previsto che il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero condannato per taluno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 C.P.P. (2).

Attenzione! Prima di ordinare qualsiasi misura di sicurezza, e quindi anche prima di ordinare l’espulsione di sicurezza, il giudice deve accertare la pericolosità sociale del soggetto. Ad esempio, è stato dichiarato incostituzionale l’art. 86 comma 1 del TU. sugli stupefacenti, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere l’ordine di espulsione dello straniero, senza il previo accertamento in concreto della pericolosità sociale (C. cost. 24 febbraio 1995, n. 58).

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore con le modalità di cui all’art. 13, comma 4, del T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione

In certi casi il giudice può sostituire la pena inflitta allo straniero con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.
Occorrono le seguenti condizioni:
• ‑che sia pronunciata sentenza di condanna per un reato non colposo o sia applicata la pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 C.P.P.;
• ‑che lo straniero si trovi in taluna delle situazioni che consentirebbero l’espulsione amministrativa da parte del prefetto (vedi par. 5.2.1);
• ‑che il giudice ritenga di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 del codice penale;
• ‑che non ricorrano le cause che rendono impossibile eseguire con immediatezza l’accompagnamento alla frontiera (soccorso, necessità di accertamenti sull’identità o nazionalità, indisponibilità del vettore ecc.).
Inoltre, il giudice di pace, nel pronunciare la sentenza di condanna per il reato di ingresso o soggiorno illegale, applica la misura sostitutiva dell’espulsione.
L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile.
L’espulsione sostitutiva non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407 co. 2, lett. a) del C.P.P: oppure per i delitti previsti dal T.U. 286/98 puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
Ovviamente non si applica nei casi in cui vige il divieto di espulsione o respingimento (espulsione verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzioni, stranieri minori di anni 18, stranieri in possesso di carta di soggiorno, stranieri conviventi con parenti o coniuge di nazionalità italiana, donne in stato di gravidanza).
Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice.

Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione

Si tratta di una forma di espulsione introdotta dalla legge 189/2002, nei confronti dello straniero detenuto e identificato.
Questa espulsione é disposta prima dello scadere della detenzione purché :
• ‑lo straniero debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;
• ‑ricorrano le condizioni per l’espulsione di competenza del prefetto
Anche questo caso di espulsione alternativa non è ammessa nei casi di delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale né per i delitti previsti dal Testo Unico 286/1998. Inoltre, come l’espulsione sostitutiva, anche la sanzione alternativa non si applica nei casi per i quali vige il divieto di espulsione o respingimento.
Trattandosi di persone condannate in via definitiva, competente a disporre l’espulsione è il magistrato di sorveglianza; contro il provvedimento è ammessa opposizione al tribunale di sorveglianza.
L’espulsione è eseguita dal questore del luogo di detenzione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
La pena si estingue dopo dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione.

Diritto alla difesa

Di norma lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.
Su questo divieto tuttavia è prevalente il diritto alla difesa. Lo straniero parte offesa oppure sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. In tal caso non occorre l’autorizzazione del ministro; ma è sufficiente quella rilasciata dal questore eventualmente tramite una rappresentanza diplomatica o consolare su richiesta dell’interessato.

Riconoscimento delle decisioni di allontanamento dai paesi dell’UE (D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 12)

Può accadere che uno straniero (cioè non appartenente all’UE), che si trova in Italia, sia colpito da un provvedimento di respingimento o di allontanamento disposto da uno Stato membro dell’UE.
In tal caso, il prefetto dà attuazione alla decisione dello Stato U.E., mentre il questore dà esecuzione all’espulsione con le modalità previste dagli arttt. 13 e 14 del Testo Unico.
Se lo straniero è in possesso di un titolo di soggiorno, esso è revocato dall’autorità che lo ha emesso.
5.3. Limiti e divieti di espulsione e di respingimento (art. 19 del T.U. 286/98)

Le disposizioni sul respingimento ed il divieto di ingresso nel territorio dello Stato non si applicano nei casi di asilo politico di riconoscimento dello status di rifugiato, o di adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
In ogni caso, lo straniero non può mai essere espulso o respinto verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Sono ammessi il respingimento e l’espulsione da parte del ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ma non è consentita nessun’altra forma di espulsione, amministrativa o giudiziaria dei seguenti cittadini stranieri:
a) ‑minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
b) ‑conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana;
c) ‑donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, e marito convivente (C. Cost. Sent. 376 del 2000).

Il titolare della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE di lungo periodo) può essere espulso in via amministrativa solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, o quando gli sia stata applicata anche in via cautelare, una misura di prevenzione contro la delinquenza di tipo mafioso.
Qualora debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni (art. 31/4 del T.U. 286/98).
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno (art. 28 D.P.R. 394/99).

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