Temporanea
temporanea
Destinatari
La misura della sorveglianza speciale (semplice o con obbligo di soggiorno) si applica:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. | Si tratta delle associazioni di tipo mafioso. Secondo l’art. 416 bis C.P., sussiste l’associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:a) per commettere delitti; b)per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo:– di attività economiche; – di concessioni, di autorizzazioni;– di appalti e servizi pubblici;c) per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;d) al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (art. 11-bis D.L. 306/92). Il concetto comprende anche «camorra», «ndrangheta» e altre associazioni comunque denominate.1. |
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, c.c.p. ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 | l'art. 51 comma 3-bis stabilisce i reati in ordine ai quali le funzioni di pubblico ministero sono attribuite al procuratore della repubblica distrettuale; l’art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 punisce il trasferimento fraudolento di valori. Si tratta del reato commesso da chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale |
c) ai soggetti di cui all'articolo 1 | l'art 1 indica le categorie di possibili destinatari delle misure personali applicata dal questore (c.d. amministrative):1) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità , la sicurezza o la tranquillità pubblica. |
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonchè alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; | Il capo I, titolo VI del libro II del c.p.contiene i "delitti di comune pericolo mediante violenza" (art. da 422 a 437). Inoltre: art. 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello stato); 285 (devastazione, saccheggio e strage); 286 (guerra civile) 306 (Banda armata: formazione e partecipazione), 438 (Epidemia); 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 605 (Sequestro di persona); 639 (Sequestro di persona a scopo di estorsione). Finalità di terrorismo: Secondo l'art. 270-sexies c.p., sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia |
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; | La legge LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 che reca "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" vieta, in particolare, ogni forma di riorganizzazione del partito fascista. |
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; | La legge LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 che reca "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione" vieta, in particolare, ogni forma di riorganizzazione del partito fascista. |
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lett. d) | La legge 2 ottobre 1967, n. 895 - che reca "Disposizioni per il controllo delle armi"., riguarda, in particolare armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali. La legge 14 ottobre 1974, n. 497 reca Nuove norme contro la criminalita' ; l'art. 8 ha sostituito l'art. 9 della l. 1423/1956, che punisce chi contravviene agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale;gli art. 9 e seguenti hanno modificato vari articoli della legge 895/1967 |
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. | E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; |
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 | L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 -"Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive" recita: Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per detrminati reati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).2 |
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