Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave necessità pubblica
(5)
1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593)
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (6).
(5) Vedi, anche, artt. 1-7 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(6) Ora, Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
2. (art. 2 T.U. 1926).
Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (7).
(7) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1961, n. 26, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1961, n. 135, edizione speciale, ha così deciso: «Pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione».
I limiti indicati nella motivazione entro i quali la disposizione legislativa in esame è stata dichiarata illegittima, sono quelli nei quali essa attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei princìpi dell'ordinamento giuridico, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 138 della costituzione, senza, in altre parole, provvedere ad indicare i criteri idonei e delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito.
3.
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno (8).
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta di identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1º gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e di cui all'art. 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, devono essere munite anche (8bis) delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo del rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni. (9).
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte (10).
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali (11).
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimo sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero. (11-bis)
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza (12).
(8) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificaz. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Vedi, anche, artt. 288-294, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(8bis) Perido cos' sostituito dall'art. 40, comma 2 del D.L. 24 gennaio 20012, n. 1.
(9) Comma così modificato dapprima prima dall’art. 31, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 3 dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, ed infine dall'art. 10, comma 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificaz. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(10) Comma aggiunto dal comma 8-bis dell’art. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 18 febbraio 1963, n. 224, (Gazz. Uff. 18 marzo 1963, n. 75), come modificato dall'art. 10, D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52 e dall'art. 10, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Il terzo comma di esso era stato di nuovo sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, successivamente abrogato dall'art. 15 dei suddetti D.Lgs. n. 52 del 2002 e D.P.R. n. 54 del 2002. Da ultimo l'art. 25, D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato i citati D.Lgs. n. 52 del 2002 e D.P.R. n. 54 del 2002.
(11-bis) Comma inserito dall'art. 10, comma 5, lett. c) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificaz. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e poi sostituito dall'art. 40, comma 2 lett. b) del D.L. 24 gennaio 2012, n.1.
(12) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
4. (art. 3 T.U. 1926)
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza (13).
(13) Vedi, anche, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, contenente norme sulla prevenzione nei confronti delle persone pericolose. La Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza 22 marzo 1962, n. 30, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 1962, n. 85, edizione speciale, si è così pronunziata: «Dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.
Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia
(14)
5. (art. 4 T.U. 1926).
I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.
È autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette (15).
(14) Vedi, anche, artt. 8-10, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(15) Vedi, al riguardo, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, con il quale è stato approvato il vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
6. (art. 5 T.U. 1926).
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.
7. (art. 6 T.U. 1926).
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
Capo III - Delle autorizzazioni di polizia
(16)
8. (art. 7 T.U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
(16) Vedi, anche, gli artt. 11-18, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
In base all'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 222 del 25 novembre 2016, per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove la tabella A allegata al medesimo D. Lgs. 222/2016 preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.
9. (art. 8 T.U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge (17), chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
(17) Le autorizzazioni di polizia sono anche esse soggette alla tassa di concessione governativa; vedi al riguardo la tabella annessa al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.
10. (art. 9 T.U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
11. (art. 10 T.U. 1926).
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta (18).
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione (19) (20).
(18) La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, inoltre, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.
(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
(20) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
12. (art. 11 T.U. 1926).
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. (21)
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
(21) Primo comma dell'articolo 12 abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35..
13. (art. 12 T.U. 1926)
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati (21bis) secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
(21bis) Parole così sostituite dal'art. 13, comma 1 lett a) del D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv, con modificaz. con L. 4 aprile 2012, n. 35.
14. (art. 13 T.U. 1926).
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio (22) e simili atti di polizia.
(22) Conseguentemente all'abolizione della regolamentazione della prostituzione, disposta con L. 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), tutte le case di meretricio sono state chiuse e non si fa, pertanto, più luogo ad autorizzazione di polizia relativa a «dichiarazioni di locali di meretricio
Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni
15. (art. 14 T.U. 1926)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 516 (23).
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
(23) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
16. (art. 15 T.U. 1926).
- Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
17.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci (24).
(24) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
17-bis.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098 (25).
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032 (26) (27) (28).
(25) Comma così modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e poi dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(26) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(27) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(28) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
17-ter.
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (29).
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (30).
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale (31).
(29) Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97.
(30) Comma così sostituito prima dall'art. 11, D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e poi dall'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(31) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
17-quater.
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter (32).
(32) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
17-quinquies.
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto (33) (34) (35).
(33) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(34) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo-7 aprile 1995, n. 115 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 17-quinquies, introdotto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(35) La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 115 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies, diversa da quella decisa con questa stessa sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzion//e.
17-sexies.
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (36).
(36) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480