Titolo II- Disposizioni relative all' ordine pubblico e all'incolumità pubblica

TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Table of Contents

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

(37)

18.  (art. 17 T.U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata (38).
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire euro 103 a euro 413 (39). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (40) .
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 (41). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

(37)  Vedi, anche, gli artt. 19-28, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive.
(38)  La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo 1958, n. 27 (Gazz. Uff. 12 aprile 1958, n. 89), ha così deciso: «Dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione».
(39)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(40)  Con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970 (Gazz. Uff. 17 giugno 1970, n. 150) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma. Con altra sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979 (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma terzo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.
(41)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

19.  [(art. 18 T.U. 1926).

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000 (42).
Le armi sono confiscate] (43).

(42)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(43)  Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

20.  (art. 19 T.U. 1926).

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21.  (art. 20 T.U. 1926).

È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.
È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22.  (art. 21 T.U. 1926)

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23.  (art. 22 T.U. 1926).

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24.  (art. 23 T.U. 1926).

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 a euro 413 (44).

(44)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

(45)

25.  (art. 24 T.U. 1926).

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51 (46) (47).

(45)  Vedi, anche, gli artt. 29-32, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(46)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo 1957, n. 45 pubblicata nella edizione speciale della Gazz. Uff. 23 marzo 1957, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(47)  La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.

26.  (art. 25 T.U. 1926).

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27.  (art. 26 T.U. 1926).

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

(48)

28.  (art. 27 T.U. 1926)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, L'assemblaggio (48bis) la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte (49).
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (50). La validità della licenza è di 2 anni. (50bis)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro (51).

(48)  Vedi, anche, gli artt. 33-43, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(48bis) parole inserite dall'art. 3 del D. Lgs 28 ottobre 2010, n. 204
(49)  Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo.
(50)  Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo.
(50bis) Perido aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
(51)  Comma così modificato prima dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, poi dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, quindi dal comma 3 dell'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 con la decorrenza indicata dal medesimo D. Lgs.

29.  (art. 28 T.U. 1926).

- Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi (52).
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

(52)  Sul divieto delle associazioni di carattere militare vedi anche l'abrogato D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43.

Capo IV - Delle armi

(53)

30.  (art. 29 T.U. 1926).

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

(53)  Vedi, anche, gli artt. 40-80, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e L. 2 ottobre 1967, n. 895. L'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, ha triplicato le pene stabilite dal codice penale e dal presente T.U. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi.

31.  (art. 30 T.U. 1926).

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,assemblarle, (54bis) introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore (54).
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche (55).
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni. (55bis)

(54)  Vedi, anche, art. 695, co. 1, codice penale del 1930.
(54bis) Parole inserite dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
(55)  Vedi, anche, art. 695, co. 2, codice penale del 1930.
(55bis) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

Art. 31-bis

(55bis)

1.Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come
modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non e' necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e' data comunicazione alla questura competente per territorio. (55 ter)
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza un resoconto
dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorita'. (55 ter)
3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento. (55 quater)

(55bis) Articolo 31bis introdotto dall'art. 3 del D. Legis. 26 ottobre 2010, n. 204.
(55 ter) Comma così sostituito dall'art.1, co 1, lett. a) del Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121
(55 quater) Comma abrogato dall'art. 1, co 1, lett. a) del Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121

32.  (art. 31 T.U. 1926).

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (56).

(56)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 20. La sanzione in rassegna è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera c), della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

33.

… (57)

(57)  Abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110.

34.  (art. 33 T.U. 1926).

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

Art. 35

(58)
1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione..

(58)  Art. 35 così sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
(59) (60) (61) (62)

36.  (art. 35 T.U. 1926).

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

37.  (art. 36 T.U. 1926).

È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi (63). È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore (64).

(63)  Vedi, anche, l'art. 696, codice penale del 1930.
(64)  Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

38.  (art. 37 T.U. 1926)

Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilita', all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata(65).
Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.
Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39 (66).
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza (66).

(65)  Comma così sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e poi modificato dall'art. 1, co 1, lett. b) del Decreto Legislativo 1 settembre 2013 n. 121. Vedi anche la L. 2 ottobre 1967, n. 895.
(66) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

39.  (art. 38 T.U. 1926).

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne (67).
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. (67-bis)

(67) Vedi, anche, l'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.
(67-bis) Comma aggiunto dall'art. 1, co 1, lett. c) del Decreto Legislativo 1 settembre 2013, n. 121

40.  (art. 39 T.U. 1926).

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare (68).

(68)  Vedi, anche, l'art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.

41.  (art. 40 T.U. 1926).

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro (69) (70).

(69)  Sulle perquisizioni che vengono effettuate dalla polizia giudiziaria vedi, anche, art. 224, Codice di procedura penale del 1930.
(70)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24-27 settembre 2001, n. 332 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 38, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 sollevata in riferimento agli artt. 14 e 24 della Cost.

42.  (art. 41 T.U. 1926)

[Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere] (71).
[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere] (72).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65 (73). La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale (73bis)
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione(73ter).

(71)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(72)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(73)  Per il porto abusivo di armi vedi l'art. 699, c.p. 1930. La L. 22 dicembre 1956, n. 1452, che ha convertito in legge il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, ha soppresso l'art. 2 di tale decreto, il quale aggiungeva un comma al presente articolo. Con D.M. 4 dicembre 1991, sono stati determinati i requisiti psico-fisici per il rilascio del porto d'armi. Vedi, anche, il D.M. 14 settembre 1994.
(73bis) Periodo aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35. Permane pertanto la validità di 6 anni per il porto di armi uso caccia, come previsto dalla legge 157/1992.
(73ter) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204

43.  (art. 42 T.U. 1926).

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi (74) (75).

(74)  La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.
(75)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 novembre 1997, n. 361 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

44.  (art. 43 T.U. 1926).

Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

45.  (art. 44 T.U. 1926).

Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(76)

46.  (art. 45 T.U. 1926).

Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (77).

(76)  Vedi, anche, gli artt. 81-110, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(77)  Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361.

47.  (art. 46 T.U. 1926).

- Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina (78).

(78)  Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361.

48.  (art. 47 T.U. 1926).

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

49.  (art. 48 T.U. 1926).

-Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti (79).
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

(79)  Per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica di cui al presente articolo, vedi l'art. 89, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

50.  (art. 49 T.U. 1926).

Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto (80).

(80)  Vedi, al riguardo, l'art. 97 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

51.  (art. 50 T.U. 1926).

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio (80 bis). Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.

(80 bis) Parole così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.

52.  (art. 51 T.U. 1926).

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

53.  (art. 52 T.U. 1926).

- 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, (81bis) tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. (81 ter)
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno (81).

(81) Articolo prima modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 8 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, in vigore dal 1° luglio 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 58/2010. Vedi, anche, il comma 6 dell’art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 58/2010 e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(81 bis) Parole soppresse dall'art. 1 comma 2 del D. Legis. 25 settembre 2012, n. 177
(81 ter) Terzo comma così sostituito dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 25 settembre 2012, n. 177

54.  (art. 53 T.U. 1926).

- Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

55.  (art. 54 T.U. 1926).

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento (82bis). I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (82) (83).
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta (83bis) anni anche dopo la cessazione dell'attività (84).
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita' (84bis).
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera (85).
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire euro 154 (86).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E (87).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (88) (89) (90).

(82)  Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(82bis) Periodo aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
(83) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.
(83bis) Il termine (da cinque a cinquanta anni) è stato modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
(84)  Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7.
(84bis) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.
(85)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(86)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare euro 10.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.
(87)  Comma aggiunto dal'art. 9, L. 25 gennaio 2006, n. 29. - Legge comunitaria 2005.
(88)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 20. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra; a norma del medesimo art. 34 detta pena non può essere inferiore a tre mesi.
(89)  Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già indicato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274.
(90) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 3 dell'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58.

56.  (art. 55 T.U. 1926).

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

57.  (art. 56 T.U. 1926)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza e' altresi' richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non e' lo stesso a rilasciare la licenza (91)
Nel regolamento sono definite le modalita' di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria (91).

(91)  Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs 26 0ttobre 2010, n. 204.

58.  (art. 57 T.U. 1926).

È vietato l'impiego di gas tossici (92) a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione (93).
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 (94) se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

(92)  Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, con il quale è stato approvato il «Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», con il suo art. 1 così dispone: «
Art. 1. Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico»: a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica».
L'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con D.M. 6 febbraio 1935.
(93)  La norma dell'art. 33, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, così dispone: «È demandata al Prefetto l'autorizzazione per l'impiego dei gas tossici prevista dall'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 del relativo regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Il Prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all'art. 39 del presente decreto». (Trattasi della Commissione tecnica permanente, istituita presso ogni Prefettura e della quale fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il Questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio di sanità ed il comandante dei vigili del fuoco della Provincia).
(94)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 20.

59.  (art. 58 T.U. 1926).

È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

60.  (art. 59 T.U. 1926).

- [Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto (95)] (96).

(95)  Per quanto riguarda l'esercizio e l'impianto di ascensori e montacarichi in servizio privato, vedi la L. 24 ottobre 1942, n. 1415, il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 e il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, e per gli ascensori in servizio pubblico il R.D. 23 giugno 1927, n. 1110, D.L. 7 settembre 1938, n. 1696.
(96)  Articolo abrogato dall'art. 20. D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

61.  (art. 60 T.U. 1926)

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51 (97).

(97)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.

62.  (art. 61 T.U. 1926).

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 516 (98).
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619 (99) (100).

(98)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente comma è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274/2000.
(99)  La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
(100)  Vedi, anche, gli artt. 111-114, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L'allegato B alla L. 24 novembre 2000, n. 340, ha abrogato le norme contenute nel presente articolo, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge.

Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

(101)

63.  (art. 62 T.U. 1926).

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui (102).

(101)  Vedi, anche, l'art. 115, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(102)  Vedi, per gli oli minerali, alla voce Oli minerali e carburanti e per il controllo della combustione; per il trasporto di merci pericolose vedi l'art. 78, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed artt. 352-406, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.

64.  (art. 63 T.U. 1926).

Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali (103).
In mancanza di regolamenti il Podestà (104) provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

(103)  Vedi, anche, l'art. 216, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(104)  Ora Sindaco
.

65.  (art. 64 T.U. 1926).

- Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà (105) che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

(105)  Ora Sindaco

66.  (art. 65 T.U. 1926).

[L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili] (106) (107).

(106)  Ora, del Sindaco.
(107)  Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

67.  (art. 66 T.U. 1926).

I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

 

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License