TITOLO III- Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici (108)
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Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
(109)
68. (art. 67 T.U. 1926)
- Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (110) (111). Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza é sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (111-bis)
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali (112).
(108) Per le persone alle quali possono essere concesse le autorizzazioni di polizia previste dal presente titolo, vedi gli artt. 131 e 132.
(109) Vedi, anche, gli artt. 116-151, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(110) Comma così modificato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per quanto riguarda le sanzioni penali da applicare nei confronti di chi, senza licenza, dà spettacoli o trattenimenti pubblici, vedi l'art. 666 codice penale del 1930. Vedi, anche, sul nulla-osta per l'esercizio teatrale, l'art. 1, R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, per quello sull'esercizio di spettacoli cinematografici artt. 21-22, L. 29 dicembre 1949, n. 958, per le scuole di ballo, la L. 4 gennaio 1951, n. 28, e per l'uso di apparecchi di radiodiffusione all'aperto o in pubblici esercizi, la L. 3 febbraio 1936, n. 418.
(111) Con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con altra sentenza n. 56 del 9-15 aprile 1970 (Gazz. Uff. 22 aprile 1970, n. 102) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 68 e dell'art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.
(111-bis) Periodo aggiunto dall'art. 8-bis del Decreto legge 8 Agosto 2013, n. 91, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(112) Vedi, anche, per le gare di velocità di autoveicoli l'art. 9, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e l'art. 17, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, e per le gare aeronautiche gli artt. 183-187, R.D. 11 gennaio 1925, n. 356, testo di legge, quest'ultimo, che, pur essendo stato abrogato dall'art. 1329 del cod. nav. approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, non essendo stato finora emanato il nuovo regolamento, è da ritenere in vigore ancora per quanto non contrasti con le norme di cui al codice della navigazione sopra indicato (tenendo presente che gli articoli da 71 a 75 sono stati abrogati dall'art. 5, D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367).
69. (art. 68 T.U. 1926).
- Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza é sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.(113)
(113) Periodo aggiunto dall'art. 8-bis del Decreto legge 8 Agosto 2013, n. 91, come modificato dalla relativa legge di conversione.
70. (art. 69 T.U. 1926).
- [Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali] (113- bis) (113-ter).
(113-bis) Per il maltrattamento di animali vedi, anche, l'art. 727, Codice penale del 1930.
(113-ter) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
71. (art. 70 T.U. 1926).
- Le licenze e le segnalazioni certificazioni di inizio attività (114), di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
(114) Parole aggiunte dall'art. 8-bis del Decreto legge 8 Agosto 2013, n. 91, come modificato dalla relativa legge di conversione.
72. (art. 71 T.U. 1926).
- Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali (115) (116).
(115) Per la tutela del diritto di autore e di altri diritti comuni con il suo esercizio, vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633.
(116) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
73.
[Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda (117), a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretario può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda (118), o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta: a) da un rappresentante del partito nazionale fascista; b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo; c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro; d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso; e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale (119), designato dal Ministero stesso; f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista; g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori] (120) (121).
(117) L'approvazione viene ora data dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a norma dell'art. 2, L. 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero medesimo.
(118) L'approvazione viene ora data dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a norma dell'art. 2, L. 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero medesimo.
(119) Ora, a norma di quanto disposto dal R.D. 29 maggio 1944, n. 142, denominato Ministero della pubblica istruzione.
(120) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(121) Così sostituito dall'art. 6, R.D.L. 1° aprile 1935, n. 327, convertito in L. 6 giugno 1935, n. 1142, istitutivo di un ispettorato del teatro, ora alla dipendenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le lettere a), b), f), e g) del presente articolo vanno considerate soppresse in quanto relative a rappresentanze del partito nazionale fascista e dei sindacati e corporazioni non più esistenti. Per quanto riguarda le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive vedi art. 668, Codice penale del 1930. Vedi, anche, l'art. 1, comma 59, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
74.
La concessione della licenza prevista dall'art. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
[Il Prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta l'approvazione del Ministero dell'interno] (122).
L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto e al Ministero (123).
(122) Comma abrogato dall'art. 11, L. 21 aprile 1962, n. 161.
(123) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
75. (art. 73 T.U. 1926).
- Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro (124).
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche (125) (126).
(124) Vedi, anche, l'art. 667, Codice penale del 1930.
(125) Vedi, anche, l'art. 667, Codice penale del 1930.
(126) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
75-bis.
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno (127).
(127) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 18 agosto 2000, n. 248. L'ulltimo periodo è stato soppresso dall'art. 13, comma 1, lett. d) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
76. (art. 74 T.U. 1926).
- [Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza (128)] (129).
(128) Gli originari 2° e 3° comma del presente articolo che vietavano l'impiego dei fanciulli minori dei quindici anni nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo, sono stati abrogati dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli; vedi, ora, sui requisiti di età richiesta per l'assunzione al lavoro dei fanciulli l'art. 6, lettera d) della sopra indicata legge.
(129) Articolo abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
77. (art. 75 T.U. 1926).
- Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (130).
(130) Sulla revisione delle pellicole cinematografiche vedi L. 21 aprile 1962, n. 161, ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029.
78. (art. 76 T.U. 1926).
- L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici (131).
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 20.000 a 120.000 (132).
(131) A norma dell'art. 5, L. 21 aprile 1962, n. 161, la commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche stabilisce, «in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale», se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18.
(132) Sanzione così aumentata mediante moltiplicazione per quaranta dell'importo originario, a norma del disposto dell'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603. Vedi, ora, il combinato disposto dagli artt. 5 e 15 , L. 21 aprile 1962, n. 161.
79.
… (133).
(133) Abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.
80. (art. 78 T.U. 1926).
- L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (134).
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza (135).
(134) Per l'apertura di locali destinati a spettacoli cinematografici o misti vedi, anche, il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 534, e gli artt. 21 e 22, L. 29 dicembre 1949, n. 958; sull'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, vedi, anche, l'art. 681, c.p. del 1930.
(135) Sull'organizzazione dei servizi antincendi vedi L. 13 maggio 1961, n. 469.
81. (art. 79 T.U. 1926).
- L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni (136).
(136) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
82. (art. 80 T.U. 1926).
- Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.
83. (art. 81 T.U. 1926).
- Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste (137).
(137) Per l'abrogazione di norme contenute nel presente articolo vedi, anche, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
84. (art. 82 T.U. 1926).
- [I Prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo] (138).
(138) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
85. (art. 83 T.U. 1926).
- È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (139).
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103 (140).
(139) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.
(140) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a euro 10.
85-bis.
1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia (141).
(141) Articolo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82).
Capo II - Degli esercizi pubblici
(142)
86. (art. 84 T.U. 1926).
- Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi (143), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche (144), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni (145), ovvero locali di stallaggio e simili (146).
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci (147).
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.(148 bis)
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati (148).
(142) Vedi, anche, gli artt. 152-196, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcooliche art. 686 c.p. del 1930.
(143) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, L. 21 marzo 1958, n. 326 e D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.
(144) Vedi l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(145) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(146) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(147) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett.g) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35. Vedi però il DPR 235/2001 e le Leggi regionali che disciplinano l'attività nei circoli privati
(148) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000.
(148-bis) Comma aggiunto dall'art. 2 bis del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, come modificato dalla relativa legge di conversione.
87. (art. 85 T.U. 1926)
. - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
88. (art. 86 T.U. 1926).
- 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione (149) (150).
(149) Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e poi così sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi il comma 2-ter dell’art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-quater dello stesso articolo 2.
(150) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 454 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
89. [(art. 87 T.U. 1926).
- È vietata, senza speciale autorizzazione del Prefetto (151), la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume] (152) (153).
(151) Tale autorizzazione non può essere rilasciata dal Prefetto se non su conforme parere dell'Intendente di finanza; vedi al riguardo nota 66 all'art. 86 del presente T.U.
(152) Sul commercio abusivo di bevande alcooliche vedi, anche, art. 686 c.p. 1930, nonché sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo, la L. 8 luglio 1949, n. 478.
(153) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
90.
… (154).
(154) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
91. [(art. 89 T.U. 1926).
- Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per l'esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall'art. 89] (155).
(155) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, commi terzo e quarto del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
92. (art. 90 T.U. 1926).
- Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo (156), o per infrazioni alla legge sul lotto (157), o per abuso di sostanze stupefacenti (158).
(156) Sulla prevenzione dell'alcoolismo vedi gli artt. 686-691, Codice penale del 1930, nonché R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23 ed il relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1933, n. 1604, contenente norme per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. Precedentemente provvedimenti per combattere l'alcoolismo erano contenuti nel R.D.L. 7 ottobre 1923, n. 2208 nonché nella L. 19 giugno 1913, n. 632 e nel R.D. 22 ottobre 1914, n. 1238 che stabilivano speciali disposizioni relative agli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche; al riguardo vedi, ora, artt. 95 e segg. del presente T.U.
(157) Vedi al riguardo il R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sul lotto e sulle lotterie e relativo regolamento contenuto nel R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.
(158) Vedi, anche, sull'abuso di sostanze stupefacenti l'art. 729, Codice penale del 1930.
93. (art. 91 T.U. 1926).
- [La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati] (159).
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
(159) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
94. (art. 92 T.U. 1926).
- [L'autorizzazione di cui all'art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei] (160).
(160) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311
95. (art. 93 T.U. 1926).
- [In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti (161).
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.
Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda.
In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo] (162).
(161) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e la L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché nota 73 al precedente art. 92.
(162) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
96.
… (163).
(163) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
97. (art. 95 T.U. 1926).
- [La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali] (164) (165).
(164) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(165) Vedi, anche, l'art. 3, L. 8 luglio 1949, n. 478.
98. (art. 96 T.U. 1926).
- [Per la concessione di licenze, la commissione provinciale determina le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto] (166) (167).
(166) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(167) Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 luglio 1949, n. 478.
99. (art. 97 T.U. 1926).
- Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni (167 bis), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore (168).
(167 bis) Parole così sostituite dall'art. 13, comma 1, lett. e) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
(168) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.
100. (art. 98 T.U. 1926).
- Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio anch di vicinato (168bis) nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
^^//(168 bis) le parole "anche di vicinato" sono state aggiunte dall'art. 12 bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14
101. (art. 99 T.U. 1926).
- È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai (169).
(169) L'art. 25, numero 6, L. 26 aprile 1934, n. 653, contenente norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ha abrogato il secondo ed il terzo comma del presente articolo. Riguardo al lavoro cui le donne ed i fanciulli non possono essere adibiti, vedi ora l'art. 6 della sopra indicata legge.
102. (art. 100 T.U. 1926).
- [È vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente] (170).
(170) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
103. (art. 101 T.U. 1926).
- [In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
Nelle stazioni climatiche o di cura, il Questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcolici ad alta gradazione (171) (172).
Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione (173)] (174).
(171) Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 luglio 1949, n. 478; nonché l'art. 190 del regolamento del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(172) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(173) L'art. 1, L. 14 ottobre 1974, n. 524, ha abrogato gli artt. 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il comma terzo e il comma quarto dell'art. 103 del presente R.D. Detta abrogazione è stata confermata dall'art. 1, L. 25 agosto 1991, n. 287.
(174) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
104. (art. 102 T.U. 1926).
- È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.
105. (art. 103 T.U. 1926).
- Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
106. (art. 104 T.U. 1926).
- Con decreto reale, su proposta dei Ministri dell'interno (175) e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche (176).
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
(175) Ora del Ministero della sanità costituito con L. 13 marzo 1958, n. 296, la quale, negli artt. 1 e 2, indica i compiti del Ministero medesimo e le attribuzioni di altri Ministeri o Amministrazioni dello Stato ad esso devolute.
(176) Vedi, anche, l'art. 250 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
107. (art. 105 T.U. 1926).
- I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito. (176 bis)
(176 bis) Articolo 107 abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
108. (art. 106 T.U. 1926).
[Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza ](177).
[La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati] (178).
Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti (179).
(177) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza. Vedi, anche, l'art. 665, Codice penale del 1930, nonché il D. Legis. 23/5/2011, n. 79 - Allegato 1
(178) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(179) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
109.
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali")). (180) (181).
(180) Il presente articolo, è stato modificato dall'art. 16, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall'art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 e dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, e dall'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135. In ultimo, il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 40 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201. Con D.M. 7 gennaio 2013 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2013, n. 14) il Ministro dell'Interno ha disciplinato le modalitàdi comunicazione dell'arrivo delle persone alloggiate.
(181) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135, sostitutivo dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 262 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
110. (art. 108 T.U. 1926)
-1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario (182).
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (183).
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 (184).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (185); a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) (186). b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (187).
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004 (188), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni] (189); c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (190); c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (203);
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1º maggio 2004 (191).
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni (204)
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. (191bis)
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 (192).
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi (193); d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente (202-bis); f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (194); f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale (205)
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso (195).
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio (196).
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (197).
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 (198).
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria (199) (200) (201) (202).
//(182) Comma così sostituito dal comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(183) Comma così sostituito dal comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(184) Comma così modificato dal comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(185) Lettera così modificata prima dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(186) Lettera aggiunta dal comma 282 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 283 dello stesso articolo 1.
(187) Comma prima modificato dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il comma 13 del citato articolo 39, i commi 526, 530 e 531 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, il D.Dirett. 10 aprile 2003, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 4 dicembre 2003, il D.Dirett. 18 gennaio 2007, il D.Dirett. 4 luglio 2007 e il comma 1 dell'art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il D.Dirett. 6 agosto 2009. Con Provv. 1° luglio 2004 (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari. Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT vedi il D.Dirett. 22 gennaio 2010.
(188) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(189) Lettera abrogata dal comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.Dirett. 27 ottobre 2003, il D.Dirett. 20 gennaio 2004 e il D.Dirett. 18 gennaio 2007.
(190) Vedi, anche, il D.Dirett. 8 novembre 2005 e il D.Dirett. 30 gennaio 2006.
(191) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(191bis) Comma abrogato dall'art. 24 comma 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il divieto di consentire la partecipazione ai minori vedi ora l'art. 24 commi 20 e 21 del D.L. 98/2011.
(192) Comma abrogato dall'art. 24 comma 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(193) Lettera così modificata dal comma 2 dell’art. 15-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(194) Comma così sostituito prima dal comma 543 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e poi dal comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 547 dell'art. 1, della stessa legge n. 266 del 2005. Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 maggio 2003.
(195) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(196) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Alinea abrogato dall'art. 24 comma 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, c ome modificato dalla relativa legge di conversione
(197) Comma aggiunto dal comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(198) Comma così sostituito dal comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, l'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(199) Comma così sostituito dal comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(200) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell'art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
(201) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
(202) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.
(202-bis) Periodo aggiunto dall'art. 10, comma 9-quinques del D.L. 2 marzo 2012, n. 44, nelle modifiche apportate dalla relativa legge di conversione.
(203) Lettere c-bis e c-ter aggiunte dall'art. 1. comma 475 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(204) Commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies iaggiunti dall'artl 1, comma 475 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(205) lettere f-bis e f-ter aggiunte dall'art. 1 comma 475 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. //
Capo III - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico
(203)
111. (art. 111 T.U. 1926).
- [Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza] (204).
(203) Vedi, anche, gli artt. 197-203, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(204) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente articolo vedi gli artt. 16 e 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
112. (artt. 112 e 113 T.U. 1926).
- È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza (205), o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene (206) (207).
È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.
L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati (208).
(205) Vedi, anche, per quanto concerne la repressione della circolazione di pubblicazioni oscene il R.D. 25 marzo 1911, n. 855.
(206) Con sentenza n. 49 del 10-16 marzo 1971 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione».
(207) Con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 199 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del presente decreto, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale.
(208) L'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto che, per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale, cessino di avere efficacia gli artt. 112, comma terzo e 114, comma quarto del presente testo unico. Vedi, inoltre, la L. 12 dicembre 1960, n. 1591, contenente disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza, gli artt. 14 e 15, L. 8 febbraio 1948, n. 47, con disposizioni sulla stampa, e l'art. 528 Codice penale del 1930 relativo alle pubblicazioni e spettacoli osceni.
113. (art. 114 T.U. 1926).
- Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica (209), è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni (210) (211).
È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.
I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.
La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.
Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.
La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza (212).
(209) Vedi, anche, l'art. 2 del concordato fra l'Italia e la Santa Sede, approvato con L. 27 maggio 1929, n. 810, l'art. 3, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato, e la L. 8 febbraio 1948, n. 47.
(210) Sulla vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni, vedi, anche, art. 663, Codice penale del 1930.
(211) La L. 23 gennaio 1941, n. 166 (Gazz. Uff. 3 aprile 1941, n. 80), recante norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni, ha così disposto: «
Art. 1. Ferme restanti le speciali disposizioni sulla stampa periodica e su quella ecclesiastica, l'obbligo della licenza previsto dall'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è esteso alle affissioni di stampati e manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali.
Art. 2. L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da enti, amministrazioni ed autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 28 gennaio 1929, n. 113.
Art. 3. Fermo restando il disposto di cui all'articolo precedente, l'affissione di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico o esposto al pubblico, anche se richiesta da enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali, deve essere preventivamente autorizzata dal prefetto competente, il quale, ove lo creda, può sentire il ministero della cultura popolare, circa la opportunità della affissione.
Art. 4. (così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480). - 1. Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 5. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno».
(212) La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n. 1 (Gazz. Uff. 14 giugno 1956, n. 146), si è così pronunziata: «Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 733 - per la violazione delle quali la sanzione penale è prevista dall'art. 663 codice penale modificato con l'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 1947, n. 1382 - e di conseguenza dell'art. 1 del D.Lgs. 8 novembre 1947, n. 1382, salva la ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione».
Il D.Lgs.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1382, indicato nella sentenza della Corte costituzionale sopra riportata, così disponeva: «Art. 1. I provvedimenti di questori che importino diniego dell'autorizzazione prevista dall'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono impugnabili con ricorso al procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide immediatamente e, comunque, non oltre 48 ore dalla relativa presentazione, senza l'osservanza di formalità.
La decisione del procuratore della Repubblica sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione predetta ed è valida nell'ambito della giurisdizione del tribunale.
Art. 2. I fatti previsti dall'art. 663 del codice penale sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz. Uff.».
Per quanto concerne le pubbliche affissioni e la pubblicità affine, vedi, ora, L. 5 luglio 1961, n. 641, D.Lgs.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 e L. 12 dicembre 1960, n. 1591.
114. (art. 115 T.U. 1926).
- È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto (213).
È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi (214).
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti (215).
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza (216).
(213) Con sentenza n. 49 del 10-16 marzo 1971 (Gazz. Uff. 24 marzo 1971, n. 74) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole «a impedire la procreazione».
(214) Con sentenza n. 120 del 21-28 novembre 1968 (Gazz. Uff. 30 novembre 1968, n. 305) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui vieta l'inserzione di corrispondenze e di avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.
(215) Vedi, anche, l'art. 16, L. 8 febbraio 1948, n. 47.
(216) L'art. 4, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561 ha disposto che la disposizione contenuta nel quarto comma del presente articolo cessi di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale.
Capo IV - Delle agenzie pubbliche
(217) (218)
115. (art. 116 T.U. 1926)
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore (219).
La comunicazione (219) è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (220).
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. (220 bis)
La comunicazione (219) vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza (221).
Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (222).
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (223).
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (224).
(217) Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.
(218) Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.
(219) Parole così sostituitedall'art. 13, comma 1, lett. f) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
(220) Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono: «
Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.
Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.
Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.
Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».
L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.
(220 bis) Terzo comma abogato dall'art. 13, comma 1, lett. g) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
(221) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(222) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59 e poi sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. f) del D. Legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modificaz. con Legge 4 aprile 2012, n. 35.
(223) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(224) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
116. (art. 117 T.U. 1926).
- Il Questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa (225), può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
(225) Ora, Camera di commercio industria e agricoltura, a norma del D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315, che, soppressi con l'art. 1 i consigli provinciali dell'economia corporativa ha demandato le funzioni ed i poteri che questi avevano alle Camere di commercio, industria e agricoltura ricostituite in ogni capoluogo di provincia.
117. (art. 118 T.U. 1926).
- Nei comuni in cui esistono monti di pietà (226) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di pietà (227).
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietà (228).
Il parere dell'amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.
È vietato l'acquisto abituale delle polizze del monte di pietà (229) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
(226) Oggi denominati a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745, «Monti di credito su pegno», i quali, giusto quanto disposto dall'art. 32 della sopra indicata legge, sono i soli enti che possano esercitare il credito pignoratizio; le agenzie di prestito su pegno, all'entrata in vigore della L. 10 maggio 1938, n. 745, già fornite di regolare licenza della Pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico qui riportato, sono state autorizzate a continuare la loro attività, ma possono ottenere il rinnovo della licenza solo in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, funzione ora espletata dalla Banca d'Italia, al quale sono tenute a trasmettere le situazioni periodiche, i bilanci e tutti gli altri dati eventualmente richiesti. Vedi al riguardo art. 32, L. 10 maggio 1938, n. 745, ed artt. 61 e 62, R.D. 25 maggio 1939, n. 1279.
(227) Oggi denominati a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745, «Monti di credito su pegno», i quali, giusto quanto disposto dall'art. 32 della sopra indicata legge, sono i soli enti che possano esercitare il credito pignoratizio; le agenzie di prestito su pegno, all'entrata in vigore della L. 10 maggio 1938, n. 745, già fornite di regolare licenza della Pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico qui riportato, sono state autorizzate a continuare la loro attività, ma possono ottenere il rinnovo della licenza solo in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, funzione ora espletata dalla Banca d'Italia, al quale sono tenute a trasmettere le situazioni periodiche, i bilanci e tutti gli altri dati eventualmente richiesti. Vedi al riguardo art. 32, L. 10 maggio 1938, n. 745, ed artt. 61 e 62, R.D. 25 maggio 1939, n. 1279.
(228) Per quanto concerne le agenzie, le spedizioni ed il trasporto, vedi, rispettivamente, gli artt. 1742 e segg., 1737 e segg. e 1678 e segg., c.c. del 1942.
(229) Oggi denominati a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745, «Monti di credito su pegno», i quali, giusto quanto disposto dall'art. 32 della sopra indicata legge, sono i soli enti che possano esercitare il credito pignoratizio; le agenzie di prestito su pegno, all'entrata in vigore della L. 10 maggio 1938, n. 745, già fornite di regolare licenza della Pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico qui riportato, sono state autorizzate a continuare la loro attività, ma possono ottenere il rinnovo della licenza solo in seguito a parere favorevole dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, funzione ora espletata dalla Banca d'Italia, al quale sono tenute a trasmettere le situazioni periodiche, i bilanci e tutti gli altri dati eventualmente richiesti. Vedi al riguardo art. 32, L. 10 maggio 1938, n. 745, ed artt. 61 e 62, R.D. 25 maggio 1939, n. 1279.
118. (art. 119 T.U. 1926).
- L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento (230).
(230) Vedi, sugli spedizionieri, L. 14 novembre 1941, n. 1442, e L. 15 dicembre 1949, n. 1138, e sugli spedizionieri doganali L. 22 dicembre 1960, n. 1612.
119. (art. 120 T.U. 1926).
- Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
120. (art. 121 T.U. 1926).
- Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Capo V - Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
(231)
121. (art. 122 T.U. 1926).
- [Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni (232), di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino (233), cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione] (234).
[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 né a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne] (235).
È vietato il mestiere di ciarlatano (236).
(231) Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.
(232) Vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante.
(233) Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi, anche, L. 3 maggio 1955, n. 407.
(234) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(235) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
(236) L'art. 14, L. 19 maggio 1976, n. 398, ha abrogato il presente art. 121, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di P.S. per l'esercizio del commercio ambulante. L'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342, ha abrogato il presente art. 121, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi, anche, gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
122. (art. 123 T.U. 1926)
. - [L'iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identità e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose (237)] (238).
(237) L'art. 6, lett. e), L. 26 aprile 1934, n. 653, e l'art. 23, R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, contenenti norme sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, stabiliscono il divieto di adibire i minori degli anni sedici, anche da parte dei rispettivi genitori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura, fissando per i contravventori, le penalità previste nell'art. 17, comma primo, del presente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(238) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
123. (art. 124 T.U. 1926).
- [Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore (239).
Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente] (240).
(239) Comma così sostituito dall'articolo unico, L. 1° dicembre 1971, n. 1051 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1971, n. 317). Vedi, anche, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 488.
(240) Articolo abrogato dall'art. 46, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
124. (art. 125 T.U. 1926).
- [Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 121 senza licenza del Questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza (241)] (242).
(241) Per la depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'entità della relativa sanzione vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(242) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
125. (art. 126 T.U. 1926).
- [Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza] (243).
(243) Articolo abrogato dall'art. 6, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
126. (art. 127 T.U. 1926).
- Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza (244) (245).
(244) Sul commercio clandestino di cose antiche vedi art. 706 codice penale del 1930.
(245) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
127. (art. 128 T.U. 1926).
- I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore (246) (247).
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana (248).
(246) Sulle sanzioni penali relative al commercio non autorizzato di cose preziose, vedi art. 705, codice penale del 1930; sui metalli preziosi vedi, anche, L. 5 febbraio 1934, n. 305, e R.D. 27 dicembre 1934, n. 2393.
(247) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(248) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53 e l'art. 14, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
128. (art. 129 T.U. 1926).
- I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (249).
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (250).
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta (251).
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti (252).
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
(249) Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva: dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
(250) Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva: dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
(251) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), si è così pronunziata: «Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione».
(252) Comma così modificato dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1963 (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva: dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi del presente articolo, nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Capo VI - Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti
(253)
129. (art. 130 T.U. 1926).
- L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici (254).
(253) Vedi, anche, l'art. 248, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.
(254) L'art. 11, L. 10 gennaio 1935, n. 112, con il quale è stato istituito il libretto di lavoro, ha stabilito che l'art. 129 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, qui riportato, cessi di avere effetto relativamente a tutti i lavoratori, compresi quelli a domicilio, che prestano la propria opera alle dipendenze altrui, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori che tale legge indica nel suo articolo 1.
130. (art. 131 T.U. 1926).
- [I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità] (255).
(255) Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
Capo VII - Disposizioni finali del titolo III
131. (art. 132 T.U. 1926).
- Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
132. (art. 133 T.U. 1926).
- I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.