Titolo IV- Delle Guardie Particolari e degli Istituti di Vigilanza e di Investigazione privata

TITOLO IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata (256)

133.  (art. 134 T.U. 1926).

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse (257).

(256)  Vedi, anche, artt. 249-260, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta, nonché il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 ed il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.
(257)  Vedi, anche, l'art. 141 del presente testo unico, nonché, sulla disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

134.  (art. 135 T.U. 1926).

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (258).
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo (259).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (260).
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (261).
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale (262).

(258)  Vedi, anche, gli artt. 140 e 141 del presente testo unico, nonché, sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, il R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144.
(259)  Comma così modificato dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(260)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(261) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(262)  Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Vedi, anche, i commi da 7 a 13 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

134-bis. Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea (263)

1. Le imprese di vigilanza privata [o di investigazione privata] (263 bis) stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.(263 ter)
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti .

(263) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(263 bis) Parole aggiunte dall'art. 5 della legge 30 ottobre 2014, n.161
(263 ter) Comma 2 bis aggiunto dall'art. 5 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

135.  (art. 136 T.U. 1926).

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato (264).
[La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto] (265).

(264)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59. Vedi, anche, l'art. 140 del presente testo unico.
(265) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

136.  (art. 137 T.U. 1926).

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
[Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti] (266).
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(266)  Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

137.  (art. 138 T.U. 1926).

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato (267).

(267)  Vedi, anche, l'art. 141 del presente testo unico.

138.  (art. 139 T.U. 1926).

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea (268); 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto (269) (270); 5° essere persona di ottima condotta politica e morale (271); 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate (272).
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata (273).
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3 (274).
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico (275).
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio (276).

(268)  Numero così modificato dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(269)  La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.
(270)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 338 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(271)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 5, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta «politica» dell'aspirante; b) richiede una condotta morale «ottima» anziché «buona»; c) consente di valutare la condotta «morale» per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
(272) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(273)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(274) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
(275)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(276) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

139.  (art. 140 T.U. 1926).

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

140.  (art. 141 T.U. 1926).

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 a euro 619 (277).

(277)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

141.  (art. 142 T.U. 1926).

- I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi (278).

(278)  Vedi, anche, il secondo comma dell'art. 138 del presente decreto.
 

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