Titolo IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

TITOLO IX - Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra

214.  (art. 219 T.U. 1926).

- Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo (358), o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

(358)  Ora, denominato Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo unico, R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136 e dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica italiana.

215.  (art. 220 T.U. 1926).

- Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

216.  (art. 221 T.U. 1926).

- Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del regno, il Ministro dell'interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2 (359).

(359)  Vedi, anche, il seguente art. 220 del testo unico .

217.  (art. 222 T.U. 1926).

- Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo (360), o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra (361).
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente (362).

(360)  Ora, denominato Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo unico, R.D.L. 16 maggio 1944, n. 136, e dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica italiana.
(361)  Sulla dichiarazione dello stato di guerra, vedi l'art. 11, allegato A, R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, con il quale sono state approvate la legge di guerra e la legge di neutralità contenute rispettivamente negli allegati A e B uniti al regio decreto sopra indicato.
La legge di guerra e quella di neutralità, pur essendo sempre perfettamente vigenti, possono essere applicate solo, conseguentemente ad un provvedimento che lo ordini, nei modi, limiti, anche territoriali, e casi indicati nel provvedimento medesimo. Vedi, al riguardo, artt. 1-11 del sopra indicato regio decreto di approvazione della legge di guerra e della legge di neutralità.
(362)  Vedi, anche, il seguente art. 220 del testo unico
.

218.  (art. 223 T.U. 1926).

- Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

219.

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria (363).

(363)  Articolo così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 22/b.
 

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