Titolo VIII - Delle associazioni, enti ed istituti

TITOLO VIII - Delle associazioni, enti ed istituti (348)

209.  (art. 214 T.U. 1926).

- [Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L'obbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (349).
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (350), oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto
] (351).

(348)  Vedi, anche, gli artt. 362-364, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che qui si riporta, nonché il D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, e la L. 20 giugno 1952, n. 645.
Si ritiene inoltre opportuno avvertire che molte delle disposizioni contenute nel presente titolo ed in specie quelle di cui all'art. 211, sono da considerare superate perché contrastanti con il disposto di cui agli artt. 18 e 49 della vigente Costituzione italiana, i quali riconoscono a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente, anche in partiti, purché non per fini vietati ai singoli dalla legge penale.
(349)  La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(350)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(351)  Abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17. Vedi, peraltro, le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 6.

210.  (art. 215 T.U. 1926).

- Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità
(352).

(352)  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 1967, n. 114 (Gazz. Uff. 15 luglio 1967, n. 177, edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 novembre 1926, n. 1848 (trattasi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza precedentemente vigente. Vedi, anche, nota 348 posta all'intestazione del testo unico che qui si riporta), e dell'art. 210 del successivo testo unico delle medesime leggi approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

211.  .

.. (353).

(353)  Abrogato dall'art. 6, L. 25 gennaio 1982, n. 17. Vedi, peraltro, le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 6.

212.  (art. 216 T.U. 1926).

- Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.
Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti (354).

(354) Vedi la nota 348. Vedi, anche, gli artt. 18, 49 e 98, co. 3 della vigente Costituzione italiana.

213.  (art. 217 T.U. 1926).

- [Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con la l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 (355).
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a lire 2.000.000]
(356) (357).

(355) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, primo comma L. 24 novembre 1981, n. 689. la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma della citata legge n. 689/1981.
(356)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(357)  Abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

 

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