TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie
220. (artt. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T.U. 1926)
. - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico (364).
(364) Con sentenza n. 39 dell'11-20 marzo 1970 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 220, nella parte in cui, richiamato l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico. Vedi ora l'art. 380 del Codice di procedura penale, e le legislazioni speciali.
221. (art. 225 T.U. 1926).
- Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico (365) e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.
Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103 (366).
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
(365) Il regolamento per l'esecuzione è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(366) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
221-bis.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 1.032 (367) (368).
(367) Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(368) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 399 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
222.
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il regno.
Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.
223. (art. 227 T.U. 1926).
- Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.
224. (art. 229 T.U. 1926).
- L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (369), fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.
(369) Trattasi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza precedentemente vigente.