La protezione degli animali durante il trasporto nel regolamento 1/05 e nel DL 151/07
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Il Regolamento del Consiglio della UE n. 1/2005, entrato in vigore il 5 Gennaio 2007, ha rafforzato la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori cui compete il compito di vigilare sull’osservanza della legislazione stessa, ed ha introdotto nuove e più chiare responsabilità in capo a tutti i soggetti che intervengono nella filiera, incluse le operazioni che precedono o seguono il trasporto.
Sono infatti coinvolti nella filiera non solo i soggetti adibiti al trasporto, gli organizzatori ed i conducenti, ma anche i detentori degli animali trasportati, ovvero i centri di raccolta dei mercati e dei mattatoi nonché gli allevatori.
La norma innova in tema di definizione delle fattispecie di inidoneità al trasporto, aspetto questo che a seguito di interpretazioni gravemente errate ha determinato una cruenta ed esecrabile prassi di trasporto di animali, come le mucche da latte a fine carriera, in condizioni assolutamente non sostenibili giuridicamente, economicamente ed eticamente.
Altra innovazione significativa ha riguardato il trasporto di cavalli, per il quale è previsto il requisito degli stalli individuali, condizione necessaria per un miglioramento delle condizioni di viaggio di questi splendidi animali. Inoltre sono state introdotte modalità più severe di autorizzazione e controllo, in quanto tutti gli operatori ed i soggetti coinvolti devono essere adeguatamente formati ed aggiornati sul benessere degli animali; in particolare gli autisti dovranno essere in possesso di un certificato di idoneità, mentre per percorso superiori ai 65km necessitano particolari autorizzazioni, che meglio verranno esaminate più avanti, attestanti le presenza di personale, strutture e procedure appropriate.
Il Regolamento ha introdotto nuovi requisiti per i mezzi di trasporto applicabili ai percorso di durata superiore alle otto ore, prevedendo ora un dispositivo per la misurazione e la registrazione della temperatura durante tutto il percorso, un sistema di allarme nella cabina del conducente, una migliore definizione delle caratteristiche dei sistemi di abbeveraggio, sistemi di ventilazione per i viaggi a mezzo nave ecc. il Regolamento in parola ha poi imposto il divieto di trasporto degli animali giovani ( i vitelli con meno di 10 giorni, i suini con meno di tre settimane, gli agnelli nati da meno di una settimana e così via) oltre a statuire finalmente il divieto assoluto di trasportare cavalli non domati su lunghe distanze.
Altra grande conquista, l’introduzione di un parametro di temperature, tra un minimo di 5 ed un massimo di 30 gradi centigradi, sotto o sopra il quale non potranno essere trasportati animali. E’ inoltre previsto l’obbligo della registrazione della temperatura per tutto l’arco temporale del trasporto stesso.
Altra rilevante novità introdotta dal Regolamento è quella del guardiano, soggetto direttamente responsabile del benessere degli animali durante il trasporto, che spesso coincide con il conducente del mezzo di trasporto. I requisiti e gli standards previsti per questa figura saranno attestati da un certificato di idoneità, obbligatorio per qualsiasi conducente/guardiano dal 5 gennaio 2008, rilasciato dalle autorità sanitarie a livello locale a seguito di specifico corso di formazione ed assolve lo scopo di porre l’operatore in condizione di conoscere e quindi assumere la responsabilità della valutazione delle condizioni di salute degli animali trasportati, nonché a mettere in atto tutte le misure necessarie a ristabilire l’equilibrio degli animali stessi in caso di sofferenze o malessere.
E’ importante sottolineare come il legislatore abbia finalmente responsabilizzato tutti i soggetti coinvolti nella filiera economica, delineando oneri, doveri e responsabilità, dal committente al detentore finale. Il trasportatore cessa, in tal modo, di essere l’unico responsabile delle violazioni eventualmente commesse, estendendosi la responsabilità anche ad altri soggetti.
Tutto quel che concerne poi, segnatamente, il trasporto (tempi di viaggio, densità consentite e quant’altro) è definito nel D. Lgs. n. 151 del 25 Luglio 2007, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”, entrato in vigore il 27 Settembre 2007. Quest’atto si è ispirato al principio della progressività della sanzione in funzione della gravità della violazione.
Il D.lgs. in menzione interviene, finalmente, a sanzionare le diffuse illegalità in materia di trasporti di animali e “rappresenta il primo, vero atto normativo nazionale in applicazione della normativa U.E.”. In particolare, per il trasporto in assenza delle autorizzazioni necessarie è prevista la sanzione amministrativa fino ad un massimo di 6.000 euro (e l’esigibilità è immediata ed effettiva, altro punto cardine della normativa, questo, che consente di superare il problema connesso al manato pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasportatori esteri), sanzione applicabile anche all’organizzatore ed al detentore che si avvalgono di quel trasportatore sprovvisto delle autorizzazioni menzionate.
La responsabilità è, dunque, di tipo solidale. La maggiore novità, tuttavia, prevista dal Legislatore, è costituita dal fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 207 codice della strada, per i mezzi che violino le norme sul trasporto, se immatricolati all’estero.
E’ questo un fondamentale strumento per rendere effettiva l’applicazione delle norme sul trasporto nonché, finalmente, per superare le disomogeneità sanzionatorie applicative tra i trasportatori nazionali ed esteri. Consequenziale al fermo amministrativo è poi “il ricovero degli animali, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia”. Il ricovero in menzione è istituto diverso dalla confisca dell’animale maltrattato, e di cui si è già detto, ed anche qui, come in quell’istituto, è richiesta una “proattiva volontà” ed una “sensibilità operativa” ad opera dell’accertatore impegnato nell’attività di controllo.