Visti

Modello Uniforme

Il Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995 istituisce un modello di visti uniforme per a tutti gli Stati membri dell’U.E.

Le informazioni contenute nel modello uniforme per i visti sono conformi:

  • alle specifiche tecniche, che stabiliscono le caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili e visibili ad occhio nudo;
  • alle specifiche tecniche segrete, che mirano ad impedire la contraffazione e la falsificazione del visto.

Le specifiche segrete, adottate mediante la procedura prevista dal regolamento stesso, vengono comunicate:

  1. agli organismi incaricati della stampa dei visti;
  2. alle persone debitamente autorizzate dalla Commissione o da uno Stato membro.

Obbligo per i cittadini dei paesi terzi

(Regolamento(CE) n. 574/99 del Consiglio, del 12 marzo 1999, che determina i paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri) .

Il «visto» un’ autorizzazione rilasciata o una decisione presa da uno Stato membro, necessaria per l'ingresso nel suo territorio, per:

  • un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;
  • il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito nella zona internazionale degli aeroporti e i trasferimenti tra aeroporti di uno Stato membro (transito aeroportuale).

Al fine di avviare un'armonizzazione delle politiche degli Stati membri in materia di visti il Regolamento 574/99, stabilisce un elenco comune dei paesi terzi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo del visto per attraversare le frontiere esterne

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre o meno un visto ai cittadini dei paesi terzi che non figurano nell'elenco e decidono se gli apolidi e le persone che hanno lo status di rifugiati sono o meno soggetti all'obbligo del visto. Le misure adottate in virtù di tale regime sono notificate alla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Uno Stato membro può stabilire deroghe all'obbligo di visto:

  • per l'equipaggio civile di aerei e navi;
  • per gli accompagnatori nei voli di soccorso o di salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi e incidenti;
  • per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o altri passaporti ufficiali

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